IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 1999, sul ricorso n. 941/1998 per l'ottemperanza della sentenza della stessa sezione n. 1356/1996, proposto dai sigg. Antonio Salvatore e Giacomo De Lillo, rappresentati e difesi dall'avv. Nyranne Moshi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Besana n. 8, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, non costituitosi in giudizio; Vista la sentenza non definitiva n. 772/1998 pronunciata dalla medesima sezione per l'ottemperanza alla sopraindicata sentenza; Vista la successiva ordinanza n. 29/1998, con la quale si ordinava al nominato commissario ad acta di riferire i successivi sviluppi della questione, al fine di conoscere la definitiva e motivata determinazione dell'amministrazione in merito al problema, sollevato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero di grazia e giustizia, circa la compatibilita' della predetta esecuzione con le disposizioni introdotte dall'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e si ordinava all'Avvocatura distrettuale dello Stato di rendere il parere chiesto, al riguardo, dalla stessa amministrazione; Vista l'ulteriore ordinanza n. 29/1999 con cui si ordinava nuovamente al nominato commissario ad acta ed all'Avvocatura distrettuale, rispettivamente, di riferire gli sviluppi della questione e di comunicare il richiesto parere; Visto il parere reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con foglio n. 1356/1996 del 27 luglio 1999 secondo il quale alla luce della sopravvenuta normativa il giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 1356/1996, qualora non applicata alla data del 10 gennaio 1998, non puo' piu' trovare attuazione, dovendo in caso contrario le somme corrisposte essere riassorbite in occasione di successivi aumenti retributivi; Vista la comunicazione del sopraindicato commissario ad acta prot. n. 024162/5.4 in data 5 ottobre 1999, con cui si rappresenta che l'Amministrazione penitenziaria, adeguandosi al predetto parere, provvedera' ad emettere provvedimenti di non esecuzione dei precedenti provvedimenti di attribuzione ai ricorrenti del trattamento economico di primo dirigente; Vista la memoria della difesa dei ricorrenti, con cui si riaffermano le proprie ragioni chiedendo, in via incidentale, di sollevare questione di legittimita' costituzionale della disposizione in esame; Vista l'ordinanza in data 8 luglio 1998 con cui il t.a.r. Lazio ha dichiarato, per analoga fattispecie, la rilevanza e non manifesta infondatezza della stessa questione di legittimita' costituzionale; Udito, nella camera di consiglio del 15 ottobre 1999, il relatore dott. Raffaello Sestini; Uditi altresi' i difensori dei ricorrenti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o I ricorrenti nel giudizio di ottemperanza indicato in premessa sollevano questione di legittimita' costituzionale della sopravvenuta disciplina di legge sulla cui base l'amministrazione, previo parere dell'Avvocatura distrettuale di Stato, ha preannunciato la revoca dei provvedimenti di attuazione della sentenza di questo tribunale n. 1356/1996, peraltro finora non portati ad esecuzione nonostante l'intervenuto giudicato e la conseguente adozione della sentenza non definitiva di ottemperanza n. 772/1998. D i r i t t o La mancata esecuzione del giudicato di cui alla sentenza di questa sezione n. 1356/1996 dipende dal fatto che l'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo avere, al comma 4, disposto che "nell'art. 41-bis del d.l. 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole ''impiegati della carriera direttiva'' si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso", ha previsto, al quinto comma, terzo periodo, che "per il personale cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui al citato art. 4-bis del d.l. n. 436 del 1987, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente gia' corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi". La citata disposizione risulta, pertanto, rilevante ai fini di questo giudizio, diretto proprio ad assicurare l'esecuzione del giudicato. Non puo' altresi' escludersi, a giudizio del collegio, la possibile fondatezza della questione di costituzionalita' dedotta, con riferimento alla lesione della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, nonche' del principio della divisione dei poteri, considerato che la disposizione stessa non si limita a dettare una regola astratta cui debba attenersi anche l'esercizio della potesta' giurisdizionale, ma esercita una funzione provvedimentale concreta, volta ad incidere sugli effetti gia' prodotti dall'esercizio della funzione giurisdizionale, non gia' limitando gli effetti del giudicato al fine di evitare possibili sperequazioni fra i dipendenti (come riconosciuto al legislatore dalla Corte costituzionale) bensi' impedendo in radice qualsiasi effetto al giudicato ormai formatosi. Appare quindi necessario rimettere alla Corte costituzionale la valutazione della legittimita' costituzionale della disposizione di legge in esame, con conseguente sospensione del giudizio.